Ci sono casi specifici in cui l’accusa di “oltraggio a pubblico ufficiale” non può essere punita. Conosci davvero tutti gli estremi affinché un offesa ad un pubblico ufficiale sia punita penalmente?
Per essere incriminati per oltraggio a pubblico ufficiale non basta dire una parolaccia o rispondere male a un poliziotto carabiniere. Per commettere il reato sarà necessaria la presenza di alcuni elementi importanti.
Questi elementi permettono di capire dove inizia l’offesa verso un pubblico ufficiale, rappresentato dagli ufficiali delle forze dell’ordine, da insegnati e docenti, e dai medici. per commettere il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Solo a determinate condizioni, quindi, il cittadino maleducato rischia di essere punito. Vediamo quando.
Quando scatta l’oltraggio a pubblico ufficiale?
Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale scatta quando l’offesa viene pronunciata in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di almeno due persone, oltre al pubblico ufficiale e al reo.
Oltre ad offendere l’onore e il prestigio personale del pubblico ufficiale, l’offesa deve determinare un’effettiva rovina di stima, della reputazione, dell’amministrazione pubblica. Le due persone presenti devono essere dei civili, e trovarsi nelle vicinanze ed essere in grado di avvertire chiaramente l’offesa. Le accusazioni verbali per costituire un offesa devono quindi essere udite da almeno due civili in un luogo pubblico.
L’offesa può manifestarsi in qualsiasi modo, con atti o in forma gestuale, oltre che con espressioni di uso comune. Ciò che conta è che l’offesa esprima il disprezzo verso la funzione del pubblico ufficiale.
Quando non sussiste l’offesa?
L’oltraggio a pubblico ufficiale presuppone un’offesa. La critica è invece sempre ammessa. Rivolgersi per esempio ad un vigile e dirgli che è un corrotto è un’offesa, ma se stiamo invece criticando la ricostruzione di un sinistro stradale qui l’offesa non sussiste. L’oltraggio a pubblico ufficiale si verifica solo se quest’ultimo è intento al compimento di «un atto di ufficio» e sempre che l’offesa trovi origine proprio dall’adempimento di tali funzioni pubbliche. Non è sufficiente, dunque, che il pubblico ufficiale si trovi nell’esercizio delle sue funzioni.
L’illecito penale legato all’oltraggio a pubblico ufficiale non sussiste, quindi, se viene esercitato un legittimo diritto di critica, in modo temperato e pacato. Se l’offesa viene pronunciata in un luogo privato, come ad esempio nella propria abitazione o nel giardino che ne è pertinenza, o ancora nelle parti comuni di un edificio condominiale, non può trattarsi di oltraggio. Se nel momento dell’offesa mancano almeno due persone, il reo non può essere punito. Infine, se l’offesa non viene pronunciata in ragione delle funzioni che esercita il pubblico ufficiale in quel momento non può trattarsi di oltraggio, ne tantomeno se il pubblico ufficiale al momento dell’offesa non è in servizio.